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     Il prossimo 31 maggio scade il termine per beneficiare di alcuni importanti istituti introdotti nell' ambito degli interventi di " Pace fiscale " aste  at:  22/05/2019  

Il prossimo 31 maggio scade il termine per beneficiare di alcuni importanti istituti introdotti nell' ambito degli interventi di " Pace fiscale ". In particolare, si tratta delle definizioni agevolate: • delle irregolarità formali; • dei processi verbali di constatazione; • delle controversie tributarie.- E' a giorni in scadenza la posibilita' per gli utenti di . Ma andiamo nei dettagli - Chi: Contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 6 e dall'art. 7, comma 2, lettera b), del D.L. n. 119 del 2018. Si tratta dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi delle citate norme, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Cosa: Presentazione della "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti". Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Per il perfezionamento della definizione agevolata, oltre alla presentazione della domanda, è necessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992. Modalità: La trasmissione va effettuata: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; b) incaricando un intermediario abilitato; c) recandosi presso uno degli Uffici Territoriali di una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24. Codici Tributo: PF30 - IVA e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018; PF31 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018; PF32 - Sanzioni relative ai tributi erariali - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018; PF33 - IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018; PF34 - Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018; PF35 - Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018; PF36 - Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF -Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL. N. 119/2018. Categorie contribuenti: Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali, Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc., Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati, Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società, Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie, Enti che non svolgono attività commerciali, Organi e amministrazioni dello Stato,Altri soggetti.

  




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