Frequently Asked Questions
Q: Che cosa sono, come funzionano
le aste giudiziarie
Il diritto processuale ed alcune leggi speciali prevedono che, a
fronte di determinate situazioni debitorie, l'autorità giudiziaria
proceda, d'ufficio o ad impulso di un creditore, alla vendita forzata
dei beni - sia mobili che immobili - di proprietà del soggetto debitore.

Alle vendite immobiliari possono partecipare tutti i cittadini (o le
società) ad eccezione del debitore. Per prendere parte alla gara gli
aspiranti acquirenti debbono presentare una istanza in bollo da Euro
14,62 nel rispetto del termine stabilito dal giudice nell'ordinanza di
vendita e/o nel bando d'asta (solitamente entro le ore 12.00 del giorno
precedente la vendita) ed allegare alla medesima un importo non
superiore al decimo del prezzo base d'asta a titolo di cauzione ed altro
a titolo di anticipo su spese ed oneri di aggiudicazione (solitamente
con assegni circolari non trasferibili intestati alla cancelleria E.I.
del Tribunale). Raccomandiamo di verificare previamente tali modalità
poichè esse variano da Tribunale a Tribunale a seconda delle diverse
prassi adottate, dalla natura della vendita (se esecutiva o fallimentare)
e dell'imposta da applicarsi (IVA o imposta proporzionale di registro).
E' possibile acquisire tali informazioni anche presso la redazione di
questa rivista. Nell' istanza l'offerente dovrà indicare, oltre alle
proprie generalità e codice fiscale, la residenza e se questa è ubicata
fuori dal circondario del Tribunale, bisognerà che venga indicato un
domicilio sito nell'ambito territoriale dell'ufficio giudiziario. Se
trattasi di soggetti coniugati bisognerà indicare il regime patrimoniale
vigente tra i coniugi. Se trattasi di società bisognerà allegare il
certificato di iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) nonchè i
poteri conferiti al legale rappresentante che comparirà davanti al
giudice. Infine bisognerà indicare il numero della procedura, la data
dell'udienza, il lotto relativamente al quale si intende concorrere, il
nome del giudice procedente e gli estremi dei titoli rappresentativi dei
depositi delle somme necessarie per partecipare all'asta. L'istanza va
quindi presentata nella cancelleria del giudice o presso lo studio del
notaio. Nel giorno stabilito, gli offerenti devono personalmente
comparire davanti al giudice e pronunciare a voce la propria offerta.
Decorsi tre minuti dall'ultima offerta (più elevata) senza che altri
abbiano offerto di più, il giudice aggiudica provvisoriamente l'immobile.
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni depositati in conto
cauzione e spese, vengono immediatamente restituiti dalla Cancelleria
del Tribunale competente e le uniche spese sostenute sono quelle della
marca da bollo apposta sull'istanza di partecipazione.
È una diversa forma di asta che consente all'offerente di vedersi
aggiudicare l'immobile in via definitiva, senza offrire la possibilità
ad altri soggetti di proporre l'aumento di quinto. Allorché
l'interessato viene a conoscenza della vendita giudiziaria di un
immobile può proporre una istanza d'acquisto del medesimo purché il
prezzo offerto sia pari o superiore a quello di stima. Nella istanza,
oltre alla consueta cauzione pari al 10% del prezzo offerto, l'aspirante
acquirente dovrà indicare la descrizione dell'immobile oggetto della
vendita. In caso di accoglimento della proposta il giudice può procedere
alla vendita, ma se vi sono più offerenti si farà luogo ad una gara tra
i medesimi. Quindi il bene verrà aggiudicato al miglior offerente.
Anche nel fallimento è previsto un iter analogo a quello
dell'esecuzione. Tale procedura riguarda gli imprenditori che si trovano
in stato di insolvenza e nei confronti dei quali il creditore non abbia
potuto o saputo trovare soddisfazione del proprio credito altrimenti.
Questa particolare forma di liquidazione del patrimonio
dell'imprenditore prende avvio dall'istanza di fallimento che il
creditore presenta presso la cancelleria fallimentare del Tribunale nel
quale ha sede l'azienda debitrice. Successivamente un giudice
appositamente delegato dal Presidente del Tribunale sente le ragioni del
fallendo e ne riferisce al collegio, riunito in camera di consiglio. Ove
ne sussistano i presupposti il Tribunale, con sentenza, dichiara il
fallimento dell'imprenditore, nomina il giudice delegato ed il curatore.
Il curatore, che è una figura non prevista nel tradizionale processo
d'esecuzione, ha, tra l'altro, il compito di procedere alla liquidazione
di tutte le attività del fallito. Deve infatti, con l'ausilio di un
cancelliere e di uno stimatore, procedere all'inventario dei beni mobili
del fallito ed alla successiva vendita di questi e degli eventuali beni
immobili. Le regole che disciplinano tali vendite sono analoghe a quelle
previste per il processo di esecuzione.
Nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria, chiunque
può formulare un'offerta di acquisto che però deve superare di almeno un
quinto il valore raggiunto nell'incanto. Il nuovo bando d'asta "in grado
di quinto" propone la vendita dell'immobile in questione ad un prezzo
base ottenuto dalla somma del valore di aggiudicazione aumentato di un
quinto ed invita gli eventuali ulteriori interessati all'acquisto a
presentare offerte migliorative rispetto al prezzo come sopra
determinato. Nel caso di pluralità di offerenti il giudice determinerà
in udienza l'entità degli scatti in aumento ed infine aggiudicherà
definitivamente l'immobile a chi ha fatto l'offerta più alta. Si
rammenta infine che se l'aggiudicatario definitivo non versa il prezzo
nel termine stabilito dal giudice nell'ordinanza di vendita, verrà
dichiarato decaduto e gli verrà confiscata la cauzione.
il provvedimento del Giudice, mediante il quale il diritto reale
sottostante, è trasmesso dal debitore esecutato che lo possiede
all'aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo titolare.
Esso è l'equivalente del rogito notarile nella compravendita tra privati.
Con tale decreto il giudice ordina la cancellazione di tutte le
iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni di pignoramento
gravanti sul bene nonchè di lasciarlo libero da chiunque lo occupi senza
titolo. Gli immobili occupati dai debitori o da terzi senza titolo
opponibile alla procedura sono dichiarati liberi ed il Giudice con il
decreto di trasferimento ingiunge a questi ultimi il rilascio dei beni.
L'aggiudicatario acquista l'immobile libero da ipoteche, pignoramento o
altro, in quanto i costi inerenti la cancellazione dei gravami sono
normalmente a carico del venditore. Il decreto di trasferimento è
soggetto a voltura catastale e a trascrizione nei registri di pubblicità
immobiliare.
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